Regolamento
Regolamento Provinciale
Disciplina del carp fishing nel Lago di Bolsena
Art. 1 Finalità
Art. 2 Definizione
Art. 3 Requisiti
Art. 4 Tesserino Provinciale
Art. 5 Autorizzazione Comunale
1 I comuni interessati rilasciano, sempre tramite attività e esercizi autorizzati, il permesso settimanale o infrasettimanale dal costo (ticket) stabilito con la delibera di cui all’art 9, al fine di fronteggiare gli eventuali oneri aggiuntivi dovuti al ritiro della spazzatura, oppure alla necessità di installare nuovi cassonetti o bagni chimici. Ovviamente sarà cura del carpista, prima di posizionarsi su un tratto di sponda del lago, informarsi su quale territorio comunale questa ricade e procedere al reperimento del permesso giornaliero, che verrà rilasciato solo previa esibizione da parte del richiedente del tesserino provinciale segna catture in corso di validità.
2 La stessa piazzola non potrà essere prenotata per più di 14 giorni consecutivi dalle stesse persone.
3 Il contestuale possesso del tesserino provinciale e del permesso comunale autorizzano il carpista alla posa della tenda riparo e a poter effettuare la pesca in deroga nelle ore notturne.
Art. 6 Modalità di esercizio
1 La pesca è consentita solo da riva, all’interno delle piazzole autorizzate e preventivamente prenotate, per un massimo di due pescatori.
2 Al fine di non essere di intralcio ad attività economiche rilevanti per questo territorio, quali la pesca di professione, l’attività di pesca dovrà essere effettuata da parte del carpista ad una distanza da terra non superiore ai 100 mt con l’uso obbligatorio dei piombi tendi filo (back-lead) (per non precludere le altre attività di pesca sportiva tipo spinnig) ed occupando una posizione di lago non superiore in larghezza a 60 mt. per piazzola per coppia di pescatori.
3 E’ consentito l’uso di non più di tre canne, armate con un solo amo, esclusivamente telescopiche o ad innesti, munite di anelli passofilo e complete di mulinello che dovrà essere caricato con monofilo. Il pescatore dovrà essere munito di bilancia, di idoneo strumento atto alla misurazione, di un sacco per pesatura (sling), di materassino (unhooking mat), di macchina fotografica. Le esche non potranno essere posizionate oltre il limite indicato sulla tabella della piazzola occupata. E’ vietata la pesca a galla.
4 Esche e pasturazione: sono ammesse solo le esche previste dalla filosofia del carp-fishing, quindi boiles del diametro compreso tra 10 e 28 mm. e granaglie (mais cotto). Sono esclusi impasti di sfarinati e pasture. E’ vietato l’uso di pastelle o altri agglomerati sull’amo. Sono vietati: il fouilles, vardevase, sangue e derivati, esche vive di qualsiasi specie, crostacei, vermi, pesci vivi o morti, ed altre esche artificiali.
5 Le piazzole saranno obbligatoriamente delimitate con delle boe fluorescenti e ben visibili, indicanti la porzione di lago occupata per larghezza, riportanti il numero della piazzola-
6 Una percentuale non inferiore al 10% delle postazioni, da stabilirsi con la delibera di cui all’art 9, sarà riservato alla prenotazione dei carpisti residenti nella provincia di Viterbo.
7 Nelle zone delimitate per la pesca al Carp-fishing, la pesca a traina e quella professionale sarà fatta oggetto di divieto per una fascia di m.100.
Art. 7 Limiti territoriali e temporali
1 Le aree in cui è possibile praticare detta tecnica, debitamente tabellate, sono inizialmente le seguenti:
2 All’interno di queste zone verranno individuate un numero congruo di postazioni o piazzole, numerate ed identificate tramite palina con tabella, in queste piazzole potrà, in deroga alla L.R. 87/90, praticarsi la pesca sportiva nelle ore notturne esclusivamente con tecnica Carp-fishing e si potrà piazzare un massimo di due tende.
3 Tali zone hanno un periodo di utilizzo che va dal 1 LUGLIO AL 14 MAGGIO.
4 Dal 15 Maggio al 30 Giugno “periodo di frega dei ciprinidi” l’esercizio della pesca con la tecnica Carp-fishing su tutto il territorio del lago di Bolsena è vietata.
5 Al di fuori delle zone suddette è vietato praticare la tecnica Carp-fishing su tutto il perimetro del lago destinato alla balneazione, sulle spiagge, nel promontorio di Capodimonte, nei porti ed approdi. Nelle restanti aree si potrà nel rispetto dell’ambiente, (è vietato tagliare il giunco o cannucce per creare una postazione) praticare la pesca con tale tecnica soltanto da un’ora prima dell’alba fino ad un’ora dopo il tramonto ( con la delibera di cui all’art. 9 verranno resi noti gli orari), senza impiantare tende ma soltanto il cavalletto porta canne che dovrà comunque essere rimosso in orario di fine pesca.
6 Nel periodo 1 gennaio 15 aprile in deroga ai commi precedenti, periodo di limitata pesca professionale, si potrà praticare la pesca con tale tecnica anche sulle spiagge, fatte salve le aree occupate da maltavelli (nasse) o altri attrezzi professionali e aree oggetto di frega del coregone, rispettando una distanza di 150 metri tra un sito e l’altro, con l’obbligo del possesso del tesserino provinciale e del pagamento del ticket comunale, come previsto dall’art.5.
Art. 8 Sanzioni
1 Le violazioni alle presenti disposizioni saranno punite con le sanzioni amministrative previste nell’art. 43 della L.R. 87/90, così come modificata dalla L.R. 16/95, con l’aggiunta della sanzione accessoria del mancato rilascio del tesserino per un anno.
Art. 9 Norme finali
1 La Giunta Provinciale con proprio atto stabilisce costi e tariffe, individuerà la mappa dei siti e approverà nel dettaglio i modelli di autorizzazione ed ogni altro elemento di dettaglio complementare a tale disciplina.
2 Per quanto non contemplato nelle presenti disposizioni si fa riferimento alla normativa vigente.
Ultimo aggiornamento (Martedì 16 Febbraio 2010 17:53)
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